I “segreti per evitare di prendere la multa per eccesso di velocità”: la trappola dei consigli clickbait

Sarà capitato anche a voi: ci sono dei video che spiegano, alla luce dell’hype creato dalle recenti riforme del codice della strada, come “evitare di prendere la multa per eccesso di velocità”. La formula è sempre la stessa: un soggetto comune, un “uomo del popolo” appare dichiarando di aver sconfitto il sistema in pochi semplici passi.

La narrazione è sempre la stessa: un “quisque populi”, l’uomo qualunque per eccellenza, racconta la più comune delle disavventure per gli automobilisti indisciplinati di Italia, ovvero aver preso una multa per eccesso di velocità, spesso aggiungendo nella storiella multe da migliaia di auro e sospensioni della patente durate mesi (confessando per “effetto simpatia” quindi di aver superato i 60 Km/h oltre il limite e raddoppiando la multa ricevuta)

I "segreti per evitare di prendere la multa per eccesso di velocità": la trappola dei consigli clickbait - Immagine creata con Gemini
I “segreti per evitare di prendere la multa per eccesso di velocità”: la trappola dei consigli clickbait – Immagine creata con Gemini

In una sorta di captatio benevolentiae tra violatori della norma, i soggetti nel video confessano felici di aver raggiunto velocità da supercar su una utilitaria per poi raccontare di aver sconfitto il vigile verbalizzatore. In tutte le storie, trasformando quindi la multa in un episodio di GTA fuori programma, non si parla mai di multe arrivate a casa, ma del vigile che allontanandosi dal telelaser, contesta la multa all’aspirante influencer, che dopo aver intrattenuto le folle per tutto il video (cosa necessaria perché un video breve non monetizza) finalmente scuce il segreto.

Segreto riassumubile in “bocca cucita e chiedi con insistenza il numero di omologazione dell’autovelox”. Il nostro soggetto dichiara così di aver sconfitto il vigile scrollando le spalle e facendo scena muta alle sue domande perché “sicuramente voleva che confessassi” e di non aver pagato la multa perché “se fai ricorso e non c’è il numero dell’omologazione vinci al 90%”.

Sono consigli del tutto falsi e pericolosi, sviati e semplificati in modo da trasformare una verità parziale in una falsità aperta creati per cercare di cavalcare la fama di professionisti del legal web come La Legge per Tutti.

Con una sola differenza: professionisti accertati come Angelo Greco forniscono informazioni complete e ragionate basate sulle evidenze della legge, mentre questi Life Hack forniscono soluzioni volutamente semplificate in modo che lo spettatore clicchi e condivida per poi inguaiarsi subito dopo.

Riassunto

  • L’affermazione: Se il numero di omologazione dell’autovelox non è scritto sulla multa, il verbale è nullo al 90%.
  • Il verdetto: Falso e pericoloso. L’assenza materiale del numero sul foglio non invalida l’atto se l’apparecchio è regolarmente omologato nei registri del Comune.
  • Il rischio: Perdere il ricorso, pagare il doppio della multa originale e farsi carico delle spese processuali.

Il mito del numero mancante: la differenza tra il verbale e i registri

I creatori di contenuti che promettono miracoli legali sfruttano spesso un fondo di verità giuridica per distorcerlo a caccia di visualizzazioni. È assolutamente vero che un autovelox, per essere legittimo, deve essere sottoposto a taratura periodica annuale e deve possedere una regolare omologazione tecnica, una distinzione cruciale ribadita anche dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza 10505 del 2024, che ha differenziato la vera omologazione dalla semplice approvazione ministeriale.

Il punto debole del video social risiede però nella procedura di contestazione. Molti pensano che l’assenza della stringa di testo sul foglio notificato a casa equivalga all’inesistenza del provvedimento. Non è così. Se un automobilista decide di presentare ricorso al Giudice di Pace basandosi unicamente sul fatto che il numero non è stampato sul verbale, l’Amministrazione Comunale si costituirà in giudizio esibendo l’originale del certificato custodito nei propri archivi. Se quel documento esiste ed è valido, il ricorso viene respinto immediatamente.

Il 90% è infatti la solita percentuale buttata lì a caso senza alcuna evidenza per suggerire l’idea di un suggerimento che “funziona nella quasi maggioranza dei casi”.

Quando in realtà in caso di contestazione, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura mediante apposite certificazioni, senza mezzi alternativi di attestazione (Corte di Cassazione, Sez. II civ. · Numero: ord. n. 7374 · Data: 27 marzo 2026)

Cosa significa? Significa che, come riportato nei vari video, l’automobilista può e deve rilevare l’assenza dei dati di omologazione e taratura, ma al contrario di quanto detto nei video, non si tratta di un numero magico che fa annullare il ricorso al 90%.

Se l’amministrazione si costituisce in giudizio e presenta i dati richiesti, la sanzione resta valida.

Come avviene la dimostrazione: cosa comporta?

Come ricorda il citato La Legge per tutti 

se l’automobilista contesta la multa, l’amministrazione è tenuta a dimostrare che l’apparecchio utilizzato era effettivamente tarato al momento della rilevazione dell’infrazione. Questa prova deve essere fornita attraverso apposite certificazioni e non può basarsi sulla semplice dichiarazione degli agenti accertatori nel verbale.

La Cassazione ha poi chiarito che il verbale non ha “fede privilegiata” riguardo al corretto funzionamento dell’apparecchio e che la prova della taratura deve essere oggettiva e documentata.

In pratica, ciò implica che l’organo accertatore ha la possibilità di dimostrare l’omologazione e la taratura dell’autovelox anche successivamente – non per forza nel momento della redazione del verbale – come ad esempio nel corso del giudizio, entro i termini assegnati dal giudice per il deposito della documentazione.

In sintesi è necessario che omologazione e taratura vi siano, è necessario che l’autovelox sia tarato al momento della sanzione, ma l’amministrazione può esibire il “numero magico” anche in corso di giudizio, entro i termini del deposito, oppure dovrà farlo se l’automobilista persegua la via di una domanda di accesso agli atti amministrativi prima di perseguire una azione che potrebbe ritorcerglisi potenzialmente contro.

Ovviamente nessun aspirante “divo del tubo” vi dirà mai di fare domanda di accesso agli atti, possibilmente recandovi da un avvocato per la dovuta assistenza e valutare gli estremi per poi opporsi alla sanzione.

Lo scopo è dare false speranze e ricette pronte che “superino” la dura verità di pagine stabilite come La Legge per Tutti.

Un automobilista abbastanza indisciplinato da beccarsi 800 e rotti euro di sanzione per superamento dei limiti di velocità oltre i 60Km/h sostanzialmente tra un professonista legale che gli dice di recarsi da un avvocato e valutare ed “un uomo come lui” che gli dice che basta negare con strafottenza ai vigili e chiedere un numero magico per tornare a casa vittorioso sceglierà il secondo perché l’alternativa sarebbe ammettere la sconfitta.

Giustificazioni inutili e il vero “stato di necessità”

Si evidenzia poi un cortocircuito nella narrazione: nella narrazione infatti allo scopo di creare captatio benevolentiae in queste storie c’è sempre la contestazione immediata, con l’aneddoto dell’agente verbalizzante che abbandona il telelaser con “l’arroganza della legge” per essere sconfitto dalla strafottenza compiaciuta dell’uomo comune che, come nel protagonista di una fiction americana, si avvale della “facoltà di non rispondere” o ridacchiando millanta improvvise amnesia.

Si tratta di un consiglio parzialmente corretto, ma guidato da una logica distorta. In caso di contestazione immediata da parte delle forze dell’ordine, è vero che accampare scuse comuni come la fretta o la distrazione non solo è del tutto inutile, ma si traduce in una formale ammissione di colpa che viene messa a verbale, blindando l’operato degli agenti.

Ma l’ordinamento italiano prevede una sola reale esimente per il superamento dei limiti, definita giuridicamente come stato di necessità. Si applica esclusivamente quando l’infrazione è commessa per salvare sé o altri dal pericolo imminente di un danno grave alla persona, come una corsa d’urgenza verso il pronto soccorso in assenza di alternative.

Ci sono dunque tre casi:

  1. Il soggetto accampa spiegazioni evasive e comune, come “Mi ero distratto”, “Guardavo l’autoradio”, “parlavo con qualcuno”: la sanzione viene confermata;
  2. Il soggetto fa il vago e con strafottenza scrolla le spalle e dice “Boh, non me lo ricordo, fammi causa, non me lo ricordo, guarda un po’”: la sanzione viene confermata lo stesso;
  3. Il soggetto era in stato di necessità, doveva soccorrere un ferito o altro motivo: la sanzione verrà confermata ma in sede di ricorso si potranno allegare documentazione medica e certificati al riguardo.

I video acchiappaclick che promettono scappatoie legali preconfezionate semplificano materie complesse per alimentare false speranze. Davanti a una sanzione amministrativa, l’unica difesa efficace non risiede nei trucchi scovati sulle piattaforme digitali, ma nell’analisi rigorosa delle procedure e dei documenti ufficiali.

I “trucchi” arricchiscono solo una persona: l’aspirante “divo del tubo” di turno che cavalca l’onda delle pagine di informazioni legali presentandosi come un “doppio alla buona”.